Statuto e Regolamento

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Filarmonica Arrigo Boito – APS”



Titolo I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione

Con atto del 20/09/1883 è stata costituita l’associazione “Società Filarmonica”, la quale ha più volte mutato denominazione fino all’attuale “Filarmonica Arrigo Boito”. Ai fini dell’adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l’Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS).
Di seguito sarà più brevemente citata come “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Fossano in via Lancimano, 5. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all’articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

  • favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l’utilizzo del tempo libero;
  • collaborare con le istituzioni scolastiche per l’apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
  • promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell’ambito di festività civili e religiose;
  • organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, corsi per l’insegnamento della musica, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l’incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
  • curare la formazione, l’organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l’amore per l’arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
  • realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente di studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
  • realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all’arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
  • stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all’estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell’Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
  • rappresentare, attraverso i propri organi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.


Titolo II – ATTIVITÀ ESERCITATE


Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale, con particolare riferimento a quelle elencate all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni alle lettere:

    d) – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    l) – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Art. 5 – Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

  • somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, alle condizioni previste dall’art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
  • attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
  • ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 – Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


Titolo III – FUNZIONAMENTO


Art. 7 – Regolamento Associativo

L’Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell’Associazione.

Art. 8 – Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L’Esercizio Sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall’articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 – Patrimonio

L’Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi di organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 24 del presente statuto.

Art.11 – Libri sociali

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminarli. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.


Titolo IV – I SOCI


Art.12 – Adesione all’Associazione

L’Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli associati in relazione alle
loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la
più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.
La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura
patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
Possono aderire all’Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a
rispettarlo in toto e a riconoscere l’autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al
Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata
all’interessato ed è annotata nel libro dei soci.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal
presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della
partecipazione alla vita associativa.
Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all’Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica
della delibera.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

  • dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • morte;
  • esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
  • mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell’eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 13 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

  • a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
  • ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
  • a partecipare alle assemblee.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento
delle quote associative, hanno diritto:

  • all’elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
  • ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
  • ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Art.14 – Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
  • rispettare il presente statuto e le norme contenute nel/nei regolamento/i associativo/i;
  • rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
  • rispettare le delibere degli organi sociali;
  • mantenere un comportamento che non cagioni danno all’immagine associativa;
  • non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
  • versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo


Titolo V – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l’Organo di Controllo.

Art. 16 – L’Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico
e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa.
È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento
e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce due volte l’anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei
soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando
lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15
giorni dalla richiesta.

L’Assemblea ordinaria:

  • Nomina i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
  • approva entro la conclusione dell’anno solare il bilancio preventivo di spesa per l’anno successivo;
  • approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell’esercizio precedente, ai sensi dell’articolo 8 del presente Statuto;
  • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l’organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
  • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non
può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i
componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può
essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.
Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
dei Soci

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti tra cui il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento
Associativo e dura in carica tre anni.
I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell’Associazione e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei Soci non approva il
bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  • nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
  • attua gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci;
  • approva i programmi di attività;
  • assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
  • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  • elabora i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
  • delibera circa l’ammissione dei soci, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi.
  • nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione,
dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o
quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo
svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle
questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere
riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere
di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio
Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i
motivi indicati all’art. 17 del presente statuto.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di
ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria
amministrazione.
Predispone per l’Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni
relative.
Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i
motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
temporaneamente impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20 – Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in
ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – L’Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall’art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive
modificazioni, l’Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero,
qualora si verificassero le condizioni contemplate dall’art. 31 dello stesso decreto, nominare un revisore
legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs.
117/2017 e successive modificazioni tramite il proprio legale rappresentante, fornendo tutte le necessarie
informazioni, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri
esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 23 – Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive
modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di
attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al suddetto decreto, al
Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea
dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le
disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore,
previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive
modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
A tal fine l’Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall’art. 16 del presente
statuto.

Norma transitoria.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi
dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una
normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

**********
Approvato dall’Assemblea dei Soci della Filarmonica Arrigo Boito di Fossano del 18 settembre 2020
Il segretario verbalizzante il Presidente
f.to Lorenzo Cassine F.to Enrico Serafini



REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

“Filarmonica Arrigo Boito APS”



Premessa
Il presente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell’Associazione “Filarmonica
Arrigo Boito APS”, in seguito denominata con la dicitura “Associazione”.
Discende direttamente dallo Statuto e lo integra con dettagli e modalità operative e gestionali
dell’Associazione.
Viene predisposto, e può essere modificato, dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all’approvazione dei
Soci nella prima Assemblea utile.

I soci
1. – (Domanda di iscrizione del nuovo socio) – L’aspirante socio è tenuto a compilare il modulo di iscrizione,
accettando il contenuto dello Statuto e del Regolamento associativo ed effettuando, se dovuto, il
pagamento della quota associativa annuale; dà inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
I dati anagrafici personali dei soci sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestibili
esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

2. – (Ammissibilità) – Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide sull’ammissione dei nuovi soci alla
prima riunione utile. Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l’ammissione non viene notificato né
all’Assemblea, né al socio stesso. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo comunica al nuovo socio
l’esito positivo dell’iscrizione. Il titolo di socio viene acquisito effettivamente al versamento della quota di
iscrizione, se dovuta. Il tesseramento ha validità per un anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre di
ogni anno.
È ammesso a far parte dell’Associazione in qualità di socio il richiedente che non abbia riportato condanne
penali definitive che comportino l’interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici ai sensi degli artt.
28 e 29 del Codice Penale.
È possibile l’ammissione di un minorenne fra i Soci Effettivi, previa sottoscrizione della relativa domanda
anche da parte del genitore che esercita patria potestà. Il genitore sottoscrittore rappresenta il minore nei
confronti dell’Associazione e risponde nei confronti della stessa per tutte le obbligazioni assunte
dall’associato minorenne.
Il diritto di voto all’associato minorenne sarà automaticamente riconosciuto solo alla prima Assemblea utile
dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore in rappresentanza dell’associato minorenne non ha
diritto di voto. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. – (Incarichi) – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi a soci che abbiano manifestato la
disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell’Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporale
limitato e non comportano erogazioni di compensi.

4. – (Regole per i soci) I soci, che all’atto dell’adesione hanno accettato lo Statuto e il presente Regolamento
Interno dell’Associazione, sono invitati a partecipare attivamente alla vita della stessa al fine di garantirne
la crescita.
L’Associazione non si ritiene responsabile in alcun modo dell’operato, da parte di soci, conseguente a
iniziative personali e privo del consenso scritto del Presidente o del Consiglio Direttivo.

5. – (Recesso) Ogni socio può disdire la propria iscrizione dall’Associazione in ogni momento. La richiesta di
recesso da Socio va comunicata per iscritto al Presidente specificandone le motivazioni. I soci che disdicono
la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota
sul patrimonio sociale.

6. – (Tipologie di soci) – Come da antica tradizione dell’Associazione, i soci vengono suddivisi nelle seguenti
categorie:

  • soci fondatori
  • soci effettivi (i musici)
  • soci ordinari
  • soci onorari
  • soci sostenitori

Soci Fondatori
In questa categoria rientrano quegli Enti che nel 1883 parteciparono alla costituzione dell’originario fondo
di dotazione dell’Associazione e coloro che storicamente ne supportano i costi.
Essi sono il Comune di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.
I Soci fondatori partecipano alla vita associativa attraverso la nomina di un membro, per ciascun Ente, nel
Consiglio Direttivo.
Per essi non è prevista una quota associativa.

Soci Effettivi
Sono Soci effettivi i musici, che aderiscono all’Associazione svolgendo la loro attività nella Banda musicale.
Per essi non è prevista una quota associativa.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la
dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne
Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Artistico sulle attitudini e
capacità musicali del richiedente, delibererà in merito.
Lo status di Socio effettivo presuppone una attività di volontariato, mettendo gratuitamente a disposizione
i propri servizi per il raggiungimento degli scopi sociali. Può essere consentito il rimborso, a piè di lista, per
spese effettivamente sostenute, relative all’attività prestata, fiscalmente documentate e preventivamente
consentite dal Consiglio Direttivo. La richiesta di rimborso verrà fatta su modelli predisposti
dall’Associazione, firmati dal richiedente e controfirmati dal Presidente o dal Tesoriere.
Ogni socio effettivo deve curare particolarmente la partecipazione alle prove ed ai servizi musicali,
mantenendo un contegno corretto. È responsabile delle divise, dello strumento, delle partiture e di ogni
altro oggetto affidatogli, pertanto deve provvedere alla restituzione di tutto il materiale di proprietà della
Filarmonica in caso di cessazione dell’attività.
La scarsa partecipazione alle prove e/o ai servizi musicali, a giudizio del Direttore Artistico, può costituire
motivo di decadenza da Socio effettivo, che verrà comunicata all’interessato con delibera del Consiglio
Direttivo.
Ciascun Socio effettivo, se maggiorenne ed iscritto da almeno 90 giorni, come previsto dallo Statuto, ha
diritto all’elettorato attivo e passivo.

Soci ordinari
Possono aderire all’Associazione tutte le persone maggiorenni che ne fanno esplicita richiesta, come
descritto all’Art. 12 dello Statuto, acquisendo tutti i diritti ed i doveri di cui agli Artt. 13 e 14 dello stesso.
Sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo viene stabilito dal Consiglio
Direttivo.

Soci onorari
Sono Soci onorari coloro che, per meriti acquisiti nei confronti dell’Associazione, sono dichiarati tali dal
Consiglio Direttivo.
I Soci onorari acquisiscono tutti i diritti e i doveri, come per i Soci ordinari, rinnovando di anno in anno la
tessera, senza però l’obbligo del versamento della quota societaria.

Soci sostenitori
Sono Soci sostenitori dell’Associazione coloro che annualmente, a propria discrezione, versano un
contributo in denaro di qualsiasi importo nelle Casse della stessa.
Le erogazioni liberali di qualunque valore da chiunque effettuate a favore dell’Associazione, non
comportano automaticamente l’acquisizione della qualità di socio.

7. – (Rinnovo iscrizione) ogni Socio deve, entro 60 giorni dall’inizio dell’anno sociale, rinnovare l’iscrizione
all’Associazione. I soci effettivi e gli onorari con espressa richiesta al Consiglio Direttivo, i soci ordinari con il
versamento della quota annuale da effettuare tramite accredito sul conto corrente dell’Associazione.
Questo versamento costituisce quietanza.
La tempestività dell’iscrizione permetterà la corretta convocazione alla prima Assemblea ordinaria
dell’anno sociale.

Assemblee dei Soci
8. – L’assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, secondo i termini e le modalità previste all’Art. 16
dello Statuto.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso ai Soci in regola col tesseramento, almeno quindici
giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione, tramite lettera o e-mail, ed avviso
esposto presso la sede associativa. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di
riunione. Nello stesso avviso di convocazione può essere indicata la data per la seconda adunanza, da
fissare ad almeno 24 ore dalla prima convocazione.
In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con sette giorni di preavviso.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro
associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e
dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Nomina del Consiglio Direttivo
9. – La nomina degli amministratori spetta ai Soci riuniti in Assemblea Ordinaria. In conformità a quanto
previsto dal vigente Statuto, con la facoltà consentita dall’Art. 26 del Dlgs 117/2017 comma 4), di poter
prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati, al
fine di mantenere continuità con la storia della Filarmonica, il Consiglio Direttivo sarà così composto:

  • Quattro componenti eletti fra i Soci effettivi
  • Tre componenti eletti fra i Soci Ordinari
  • Un componente nominato dal Sindaco del Comune di Fossano
  • Un componente nominato dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere se
non individuato all’esterno della Filarmonica fra coloro in possesso di esperienza in ambito economico -
finanziario.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate,
sostenute per ragioni dell’Ufficio ricoperto, a favore del Segretario e del Tesoriere.
Le dimissioni di un Consigliere sono vagliate dal Consiglio Direttivo che può accettarle o respingerle. In caso
di riconferma delle dimissioni stesse, il Consiglio è tenuto ad accettarle.
Nel caso di non accettazione, dimissioni o revoca del mandato da parte dell’assemblea o morte di uno o più
Consiglieri, subentreranno di diritto i primi candidati non eletti. I sostituti rimarranno in carica fino al
termine del mandato del Consiglio.
I Consiglieri decadono dal loro Ufficio quando perseguono scopi incompatibili con le finalità
dell’Associazione o sono in conflitto d’interessi con la stessa o in seguito a tre assenze ingiustificate dalle
sedute del Consiglio Direttivo.

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Approvato dall’Assemblea dei Soci della Filarmonica Arrigo Boito di Fossano del 18 settembre 2020
Il segretario verbalizzante il Presidente
f.to Lorenzo Cassine F.to Enrico Serafini