Statuto sociale

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COSTITUZIONE

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “SCUOLA DI MUSICA ARRIGO BOITO”.

SEDE

Art. 2 – L’associazione ha sede in Fossano, Via Lancimano n. 5.
L’eventuale trasferimento di indirizzo nell’ambito del Comune di Fossano, non costituirà modifica del presente Statuto.

OGGETTO E SCOPO

Art. 3 – L’attuale SCUOLA DI MUSICA ARRIGO BOITO, già “Società Filarmonica” fondata il 20 settembre 1883, ha come fine l’insegnamento della musica e la pratica attiva dell’arte musicale bandistica.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura e dell’arte nel campo musicale bandistico, la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, la tutela dei diritti civili, con esclusione di qualsiasi scopo religioso o politico.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, perché integrative delle stesse.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
- dagli strumenti musicali, dalle partiture, dalle divise, dal gagliardetto, dai trofei,e dalle medaglie;
- dall’arredamento e mobili della sede sociale e da ogni altra qualsiasi proprietà sociale;
- dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati a suo tempo dai soci fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l’Associazione (soci benemeriti e soci sostenitori):
- degli eventuali contributi degli Enti locali o finanziari e da ogni altro provento derivante da contributi di qualsiasi Ente, pubblico o privato, persona fisica o giuridica;
- delle quote versate dagli Allievi della Scuola;
- delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da farsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderirvi in veste di socio benemerito.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d’esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo  perduto. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Le disponibilità liquide dell’Associazione sono depositate su un conto corrente, intestato alla “SCUOLA DI MUSICA ARRIGO BOITO”, acceso presso un Istituto Bancario cittadino.
Gli assegni bancari possono essere firmati disgiuntamente dal Presidente,  dal Vice Presidente e dal Tesoriere, i quali hanno la responsabilità dell’amministrazione del Fondo.

FONDATORI

Art. 5 – Si ricorda che i soci fondatori sono stati coloro che nel 1883 parteciparono alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione.

SOCI

Art. 6 – Sono aderenti all’Associazione:
- i soci effettivi (i musici);
- i soci benemeriti;
-i soci onorari (per meriti acquisiti nel passato).
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

SOCI EFFETTIVI

Art. 7 – Sono SOCI EFFETTIVI (i musici) coloro che aderiscono all’Associazione e svolgono la loro attività nel corpo musicale partecipando alle prove ed ai servizi musicali.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo (C.D.), recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Il C.D. sentito il parere del Direttore sulle attitudini e capacità musicali del richiedente, delibererà in merito.

Art. 8 – Ogni socio effettivo deve curare particolarmente la partecipazione alle prove ed ai servizi musicali, mantenendo un contegno corretto.
Egli è responsabile delle proprie divise, dello strumento, delle partiture e di ogni altro oggetto affidatogli, pertanto deve provvedere alla restituzione di tutto il materiale di proprietà della Scuola in caso di cessazione dell’attività.
Eventuali danni, quantificati dal Consiglio Direttivo, alle proprietà sociali, possono essergli addebitati mediante trattenuta sul rimborso spese annuo. I soci effettivi sono tenuti a partecipare alle prove ed ai servizi musicali nella misura di almeno il 50% del totale. Eventuali superiori assenze sono valutate dal C.D. come disposto al successivo art. 9.

Art. 9 – La partecipazione dei soci effettivi ad una prova o ad un servizio musicale comporta l’assegnazione di un rimborso spese nella misura deliberata annualmente dal Consiglio direttivo. Il rimborso spese, sarà erogato anche per la partecipazione ai servizi musicali gratuiti.
Detto rimborso spese, salvo quanto disposto al successivo art. 14, è ripartito, calcolato per ciascun socio effettivo, assegnato e liquidato al termine dell’anno sociale, in occasione della festività di Santa Cecilia.
La presenza percentuale media individuale alle prove ed ai servizi musicali di un socio effettivo, se risulterà inferiore alla percentuale minima fissata annualmente dal C.D, il compenso calcolato per quel socio non verrà né assegnato né liquidato.

Art. 10 – E’ in facoltà dei soci effettivi, con richiesta scritta firmata da almeno un terzo di loro e presentata al Consiglio Direttivo, di convocare l’Assemblea Generale per la discussione dei problemi inerenti alla Scuola di Musica.

SOCI BENEMERITI

Art. 11 – Sono SOCI BENEMERITI coloro che, per l’anno in corso, versano, in una o più soluzioni, un contributo di importo pari o superiore al minimo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Essi hanno diritto alla menzione sull’Albo d’Oro della Scuola.
Sono soci benemeriti a vita i Presidenti dell’Associazione dal momento della cessazione dall’incarico.

SOCI ONORARI

Art. 11 bis – Sono SOCI ONORARI coloro che, per meriti acquisiti nel passato nei confronti dell’Associazione, sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.
Essi hanno diritto alla menzione sull’Albo d’Oro della Scuola.

ALLIEVI

Art. 12 – Sono ALLIEVI della SCUOLA DI MUSICA ARRIGO BOITO tutti coloro che intendono approfondire la loro cultura musicale, anche mediante l’apprendimento dell’uso di uno strumento musicale od anche solo perfezionare la propria tecnica al fine di entrare a far parte della banda musicale della Scuola.

DOMANDE DI AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI

Art. 13 – Chi intende diventare allievo e beneficiario dei servizi scolastici offerti dalla “SCUOLA DI MUSICA ARRIGO BOITO“ deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di cui all’art. 7, oltre al versamento del contributo per le spese di avvio stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore, ne deciderà o no l’ammissione agli studi, nei tempi strettamente necessari per acquisire il parere di cui sopra.
In caso d’accoglimento della domanda il contributo predetto dovrà essere corrisposto annualmente fino al momento dell’inserimento dell’allievo nel complesso musicale.
Al momento dell’inserimento dell’allievo nel complesso musicale bandistico, costui assume la qualità di socio effettivo con diritto di voto alle assemblee.
La domanda di ammissione,che entro 30 giorni non ottiene il provvedimento favorevole di accoglimento,si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

Art. 14 – La durata del periodo d’insegnamento e lo strumento al quale l’Allievo sarà indirizzato sono stabiliti in base al giudizio del Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
Il Direttore, qualora costati, al momento della domanda, la necessaria preparazione musicale dell’Allievo stesso, potrà richiedere al Consiglio l’ammissione diretta dell’allievo nell’Organico della Scuola.
Al termine di ogni corso annuale spetta al Direttore ammettere, a sua discrezione, l’Allievo al corso successivo, poiché meritevole.
Durante il periodo di studio, nessun rimborso spese spetta all’Allievo a nessun titolo.

Art. 15 – Con l’inserimento nel complesso musicale bandistico, l’Allievo acquisisce la qualifica di socio effettivo ed il diritto di essere fornito gratuitamente della divisa invernale e di quella estiva, ed il diritto di percepire dei rimborsi spese, i quali non gli verranno però liquidati alla fine del primo anno d’effettiva partecipazione, ma saranno accantonati per essere corrisposti, assieme agli altri maturati, alla fine del secondo anno di permanenza nell’organico della Scuola.
Qualora detta permanenza cessi entro il termine di due anni, senza un valido motivo a giudizio del Consiglio Direttivo, le somme di cui al precedente capoverso rimarranno acquisite alla Scuola, della quale rimane inoltre salvo il diritto di piena proprietà delle divise e d’ogni altro oggetto sociale che dovranno essere riconsegnati all’atto della cessazione del rapporto.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 16 – Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla stessa.

Art. 17 – Alla presenza di gravi motivi, qualunque socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d’esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Può essere altresì escluso dall’Associazione il socio effettivo che, durante l’anno sociale, non partecipa almeno al 50% delle prove e dei servizi musicali programmati dall’Associazione.
E’ facoltà del Consiglio scegliere, anziché l’espulsione,  l’applicazione di provvedimenti disciplinari d’altra natura a sua discrezione.
Se l’escluso non condivide le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

SOSTENITORI

Art. 18 – Sono SOSTENITORI dell’Associazione coloro che annualmente, a propria discrezione, versano un contributo in denaro di qualsiasi importo nelle Casse della stessa.
Le erogazioni liberali di modico valore (e comunque d’importo inferiore al minimo stabilito annualmente dal Consiglio direttivo per la qualifica di soci benemeriti) da chiunque effettuate a favore dell’Associazione, non comportano l’acquisizione della qualità di socio.

DIRITTO DI VOTO

Art. 19 – L’adesione all’Associazione comporta per il socio  maggiore d’età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e il diritto di essere eletto.
Può inoltre essere consultato dal Consiglio Direttivo su questioni d’interesse dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20 – Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore.

ASSEMBLEA

Art. 21 – L’assemblea è composta dai soci effettivi, dai soci benemeriti e dai soci onorari ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
Essa di riunisce per decidere su qualsiasi pratica non di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
Essa inoltre:
- provvede, ogni tre anni, alla nomina del consiglio Direttivo;
- traccia gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- può nominare nell’ambito dei soci benemeriti o dei soci onorari un Presidente onorario, la cui nomina ha la stessa durata del Consiglio direttivo e avviene per acclamazione;
- delibera sull’eventuale destinazione d’utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, e di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 22 – L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno, oppure la richiesta è fatta da almeno un terzo dei soci effettivi.
La convocazione sarà eseguita tramite comunicazione scritta ai soci e mediante affissione dell’avviso (contenenti l’Ordine del Giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza e dell’eventuale seconda convocazione) nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima del giorno  fissato per l’assemblea

Art. 23 – L’assemblea si reputa regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

Art. 24 – Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare all’assemblea da altro socio con semplice delega scritta.
E’ ammessa una sola delega per ogni avente diritto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di nove ad un massimo di dodici membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, dei quali almeno cinque devono essere scelti tra i soci effettivi ed i restanti tra i soci benemeriti ed onorari.
Il Segretario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenze esterne per lo svolgimento delle funzioni assegnategli dal presente Statuto.
Del Consiglio Direttivo, oltre i consiglieri eletti dall’Assemblea, fanno parte con diritto di voto, il Presidente onorario e un Consigliere designato dall’Amministrazione Comunale di Fossano.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell’Ufficio ricoperto, a favore del Segretario e del Tesoriere.

Art. 27 – I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili, purché in possesso dei requisiti di soci effettivi, benemeriti od onorari.
Le dimissioni di un Consigliere sono vagliate dal Consiglio Direttivo che può accettarle o respingerle. In caso di riconferma delle dimissioni stesse il Consiglio è tenuto ad accettarle.
Nel caso di non accettazione, all’atto stesso della nomina a consigliere, da parte del socio eletto, subentra di diritto il primo candidato non eletto, in base alle preferenze ottenute.
Nel caso di dimissioni, revoca del mandato da parte dell’assemblea o morte, di un massimo di due Consiglieri nel corso del mandato triennale, il Consiglio Direttivo coopterà i sostituti individuandoli tra i soci eleggibili. I sostituti rimarranno in carica fino al termine del mandato del Consiglio in carica.
In caso di dimissioni di più di due consiglieri sarà convocata l’Assemblea dei Soci per eleggere i consiglieri mancanti.
I Consiglieri decadono dal loro Ufficio quando perseguono scopi incompatibili con le finalità dell’Associazione o sono in conflitto d’interessi con la stessa o in seguito a tre assenze ingiustificate dalle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per risolvere eventuali problemi, esaminare le proposte dei soci effettivi e benemeriti, stabilire i rimborsi Spese dovuti per ogni e qualsiasi prestazione effettuata per la Scuola, organizzare manifestazioni rientranti nell’ambito dell’attività e del fine dell’Associazione, controllare i registri contabili, provvedere all’acquisto ed alla riparazione degli strumenti, nonché all’acquisto di divise, partiture ed ogni altro materiale necessario al funzionamento della Scuola ed infine per compiere tutti quegli atti che si rendono indispensabili per il buon funzionamento della stessa.

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte in cui è ritenuto necessario nell’interesse dell’Associazione, oppure quando la sua convocazione è richiesta da un terzo dei membri.
La convocazione deve essere fatta mediante lettera semplice da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione: in caso d’urgenza a mezzo telefono o via e-mail con preavviso di 24 ore.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei membri.
Il voto non può essere dato per delega.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno descritte in apposito libro ed i relativi verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Direttore con funzioni consultive.

Art. 30 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato all’Assemblea dal presente Statuto.
Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo nominare i Soci Onorari, affidare incarichi particolari, quali la manutenzione della sede sociale, stabilendo i tempi ed i modi d’attuazione ed il rimborso delle spese sostenute ad un incaricato.
Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

IL PRESIDENTE

Art. 31 – Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, in forza di singole procure speciali.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi d’eccezionale necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e la presiede, convoca e presiede inoltre il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove esistente, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente, con la collaborazione del Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’assemblea, corredandoli d’idonee relazioni.
In caso d’assenza od inadempimento del Presidente l’assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente o da altra persona all’uopo nominata dall’assemblea stessa.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 32 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell’impedimento del Presidente.

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 33 – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre Consiglieri.
Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 34 – Il Segretario deve intervenire alle riunioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e, ove esistente, del Comitato Esecutivo e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Art. 35 – Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, e del libro degli aderenti all’Associazione, suddividendoli per categoria

Art. 36 – Egli è responsabile d’ogni proprietà dell’Associazione custodita nella sede sociale o temporaneamente affidata ai soci effettivi od agli allievi. Provvede all’assegnazione dei rimborsi spese, nonché alla stesura dei contratti concernenti i servizi; può essere delegato dal Consiglio Direttivo a svolgere compiti particolari.

Art. 37 – Il Segretario provvede altresì a redigere i contratti relativi ai servizi musicali da prestarsi dall’Associazione, in duplice copia, di cui una consegnata al richiedente e la seconda da conservare agli atti dell’Associazione

Art. 38 – Il Segretario redige, per ogni servizio musicale prestato dalla Scuola di Musica, l’elenco dei soci effettivi partecipanti, per l’attribuzione dei rimborsi spese.

IL TESORIERE

Art. 38 bis) – Il Tesoriere cura la gestione della Cassa, ne tiene la contabilità ed esegue le corrispondenti verifiche; provvede ai depositi ed ai prelievi sul conto corrente bancario dell’Associazione, cura la tenuta dei libri contabili, la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e sottoscrive la relativa relazione contabile. Assiste il Presidente nella presentazione del  resoconto economico-amministrativo.

IL DIRETTORE

Art.  39 – Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo il quale, provvede, con un apposito contratto scritto, a regolarne la durata in carica, le prestazioni ed i rimborsi spese dovutigli.

Art. 40 – Il Direttore è responsabile della preparazione musicale degli Allievi e dei soci effettivi, sia nelle prove che nei servizi musicali eseguiti dalla Scuola; ha pertanto la facoltà, d’intesa con il C.D, di fissare il numero di prove che egli ritenga necessario per ottenere il miglior risultato.
Egli ha inoltre il compito di approntare, secondo il numero e la preparazione dei soci effettivi, il programma musicale dei servizi. Tale programma, presentato al C.D, può essere oggetto d’osservazioni e proposte da parte del Consiglio stesso.

Art. 41 – Il Direttore deve provvedere, per ogni servizio musicale, alla stesura dell’elenco degli spartiti eseguiti, per la determinazione dei diritti d’autore dovuti alla SIAE; inoltre, in caso d’assenza di alcuno dei soci effettivi, il Direttore, informando il Consiglio Direttivo, può operare variazioni e/o sostituzioni nell’organico del corpo musicale, al fine di ottenere la migliore riuscita del programma.
Durante le prove ed i servizi musicali, i soci effettivi e gli allievi sono alle dirette dipendenze del Direttore, sia per quanto riguarda la parte musicale che per quanto riguarda quella disciplinare.

Art. 42 – E’ compito del Direttore fornire il parere al Consiglio Direttivo, per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento di prove e servizi musicali, nonché sulla preparazione musicale di chi chiede d’essere ammesso a far parte della Scuola di Musica.

Art. 43 – Al Direttore può essere affiancato, secondo la necessità, un Vice Direttore, il quale deve sostituirlo in caso d’assenza od impedimento, e preoccuparsi della preparazione degli Allievi.
Al Vice Direttore, ove nominato, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, previa valutazione del lavoro svolto dallo stesso.

Art. 44 – Il Direttore ed il Vice Direttore sono alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo, al quale sono tenuti a rispondere del loro operato.

SERVIZI MUSICALI

Art. 45 – Il numero e il calendario dei servizi musicali sono competenza del C.D. L’ammontare del rimborso, spese richiesto per i servizi musicali commissionati da terzi alla Scuola di Musica, è stabilito dal C.D. ed incassato dal Segretario.

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 46 – Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, Entro il 30 giugno  di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per il successivo esercizio, ambedue da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 30 giorni.
I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti quelli che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 47 – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

Art. 48 – L’Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge, e per volontà dell’assemblea.
L’Associazione è considerata sciolta di diritto, qualora il numero dei soci effettivi si riduca di sotto le dieci unità rendendo impossibile il conseguimento dei fini dell’Associazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 49 – Qualunque controversia sorgerà in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dell’etra le parti contendenti. In mancanza d’accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell’Associazione.

LEGGE APPLICABILE

Art. 50 – Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Approvato dal Consiglio direttivo in data 11 aprile 2006
Approvato dall’Assemblea Arrigo Boito in data 18 settembre 2006
Depositato presso il notaio Marco il 05 novembre 2010